Statuto

STATUTO DELLA FONDAZIONE “LUISA BOLOGNA SERENI”

Art. 1 ­– Costituzione

È costituita la Fondazione denominata “Luisa Bologna Sereni”, di seguito definita per brevità Fondazione, ed ha origine dalla trasformazione dell’Asilo Infantile “Luisa Bologna Sereni” – Fondazione Antonio Sereni – ai sensi della Legge Regionale n. 25 del 28 novembre 2014.

La Fondazione ha sede a Marsciano (Perugia), Via Sereni n. 2 e persegue le sue finalità nell’ambito del territorio del comune di Marsciano e comunque all’interno della Regione Umbria.

Ha durata illimitata.

La Fondazione, avendo finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro.

Art. 2 – Origine

L’Asilo Infantile Luisa Bologna Sereni – Fondazione Antonio Sereni – eretto in Ente Morale di Beneficenza ed Assistenza con D.P.R. N. 437 del 06/02/1963, fu fondato dal Sig. Antonio Sereni, che provvide anche a sostenerne le spese di gestione per molti anni. Perché l’istituzione continuasse anche dopo la sua morte, ne fece donazione, insieme ad altri beni patrimoniali, alla Congregazione Servi della Carità – Opera Don Guanella – che, accettandola, assunse l’impegno di conservarla, svilupparla e gestirla. Per circostanze impreviste l’attività dell’Asilo venne invece a cessare nell’anno 1958. L’Opera Don Guanella, tuttavia, desiderando rispettare la volontà del Sig. Sereni, con atto notarile del 01/09/1961 a firma del Dott. Antonioni di Marsciano, donò gli immobili ed arredi dell’Asilo ad un erigendo Ente Morale che lo sostituisse nella gestione dell’Asilo medesimo. Assicurò altresì al nuovo Ente il versamento di un reddito annuo in danaro per le spese di gestione.

L’Ente si è sempre prefissato lo scopo di accogliere, custodire e provvedere all’educazione fisica, intellettuale e morale dei bambini di età compresa tra tre e sei anni delle frazioni di Cerqueto e S. Elena del Comune di Marsciano, dando priorità a quelli appartenenti a famiglie povere, e nel tempo ha accolto numerosi infanti.

Art. 3 – Ispirazione e principi di riferimento, finalità e scopo

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non ha scopo di lucro.

In particolare la Fondazione, in ossequio a quanto già stabilito nello Statuto dell’Ente Morale Asilo Infantile “Luisa Bologna Sereni” – Fondazione Antonio Sereni – ha lo scopo di accogliere e custodire i bambini di ambo i sessi delle frazioni del Comune di Marsciano (PG), di età compresa tra 24 e 36 mesi per la sezione Primavera e tra tre e sei anni per l’asilo infantile, e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale, nei limiti consentiti dalla loro tenera età.

Nel rispetto delle volontà del fondatore il nuovo progetto educativo, assistenziale e socio aggregativo coniuga le finalità dell’Asilo con i più moderni criteri di educazione e protezione dell’infanzia. L’esercizio delle attività scolastiche o parascolastiche avviene nel rispetto delle normative pubbliche che regolano le rispettive materie.

L’esercizio delle suddette attività potrà avvenire in forma diretta ma può anche essere affidato tramite convenzioni e accordi ad altri gestori aventi i necessari requisiti. Le clausole di affidamento a terzi garantiscono in ogni caso che la gestione avvenga nel pieno rispetto del presente Statuto.

Il numero dei bambini sarà determinato in relazione alle capacità ricettive ed alle possibilità finanziarie dell’Ente.

La Fondazione privilegia l’attenzione alle situazioni di disagio sociale, familiare o individuale, favorendo l’accesso alle proprie attività delle fasce più indigenti e dei bambini appartenenti a famiglie numerose, come meglio specificato in apposito regolamento. Per i bambini di tali famiglie l’ammissione e l’assistenza dell’Asilo è gratuita.

Rimanendo posti disponibili, saranno ammessi ulteriori bambini previo pagamento di una modesta retta che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Sarà in ogni caso privilegiata la residenza nelle frazioni di Cerqueto e S. Elena del Comune di Marsciano e l’ordine di presentazione delle domande. Laddove dovessero ancora residuare ulteriori posti disponibili, saranno ammessi bambini anche non residenti nelle frazioni suindicate.  Si terrà conto, a tal fine, dell’ordine di presentazione delle domande.

In ogni caso non saranno ammessi bambini che non abbiano effettuato le vaccinazioni prescritte dalle leggi.

Ai bambini dell’Asilo è somministrata la refezione quotidiana, salvo il caso che i mezzi dell’Istituto non lo consentano.

La Fondazione provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le rette pagate per i bambini non bisognosi e con ogni altro provento non destinato ad aumentare il fondo patrimoniale indisponibile.

Nell’Asilo è vietata ogni diversità di trattamento fra i bambini.

La Fondazione potrà, tra l’altro, stipulare accordi con Istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati, di qualunque natura, per la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività connesse con gli scopi indicati dal presente statuto.

La Fondazione potrà perseguire gli scopi sociali anche aderendo e/o partecipando ad iniziative e/o attività ideate, realizzate e gestite da altri enti. La Fondazione potrà raccogliere fondi, nelle forme opportune e con le garanzie necessarie, per il perseguimento degli scopi sopra indicati.

La Fondazione, nel perseguimento del proprio scopo, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili od opportune, compatibili con il presente statuto.

Art. 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

–   Promozione e organizzazione di seminari, studi, ricerche, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali e sportivi, iniziative ed eventi promozionali, tutte quelle iniziative volte a favorire una sensibilizzazione dell’opinione pubblica;

–   Relazioni di collaborazione con enti scientifici, sportivi, universitari, culturali, educativi e di ricerca, istituzioni pubbliche e private;

–   Sostegno alle attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;

–   Attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo ma sempre nelle forme opportune e con le garanzie necessarie, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;

–      Attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising, anche per il tramite di enti all’uopo costituiti.

Art. 5 – Gestione

Nell’ambito degli scopi e delle attività evidenziati agli art. 3 e 4 la Fondazione potrà gestire:

–      l’affitto, l’assunzione di possesso a qualsiasi titolo, l’acquisto di beni mobili e immobili, di impianti, di attrezzature e di materiali necessari per l’espletamento della propria attività;

–      l’amministrazione e gestione dei beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

–      l’avviamento di operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiesta di sovvenzioni, contributi e mutui;

–      la stipula di contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività statutarie;

–      lo svolgimento di qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

Art. 6 – Iscrizione al registro delle ONLUS

La Fondazione potrà essere iscritta al registro delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali, non potrà mai perseguire alcuna finalità di lucro e non potrà mai svolgere attività diverse da quelle esplicitamente menzionate alla lettera a) dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione, in caso di iscrizione, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico dovrà usare la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

Art. 7 – Patrimonio

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e al proprio funzionamento con gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il patrimonio della Fondazione – distinto in fondo di dotazione patrimoniale e fondo di gestione – è costituito dai beni mobili e immobili e dalle attrezzature conferiti in dotazione dall’ex Ente Morale di Beneficenza e Assistenza Asilo Infantile “Luisa Bologna Sereni” – Fondazione Antonio Sereni – al momento della costituzione della Fondazione e/o comunque a qualsiasi titolo acquisiti, come descritti nell’atto costitutivo, e può essere incrementato e alimentato:

–         da versamenti di Soci;

–         dalle rette pagate dalle famiglie non bisognose;

–         dai versamenti annui da parte dell’Opera Don Guanella, che non potranno essere inferiori agli attuali Euro 3.600,00 (Euro tremilaseicento/00) annui – da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT – in ossequio a quanto già previsto nello statuto originario;

–         da versamenti di sostenitori anche se non soci;

–         da acquisti di beni mobili e immobili;

–         da eventuali ulteriori contributi comunque pervenuti;

–         da lasciti, legati, donazioni ed elargizioni effettuati da chiunque;

–         da proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore;

–         da eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali e, quindi, da eventuali avanzi netti di gestione;

–         da contributi dell’Unione Europea, dello Stato, e di altri enti ed organizzazione locali e nazionali, stranieri ed internazionali, pubblici e privati.

In particolare, la Fondazione potrà accedere ai finanziamenti specificatamente stanziati da leggi internazionali, comunitarie, statali e regionali.

Terzi potranno effettuare erogazioni (sotto forma di sponsorizzazioni, prestazioni di servizi, ecc.) per consentire la realizzazione di iniziative di cui la Fondazione si sia fatta promotrice, anche senza incremento del patrimonio della Fondazione.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuati a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 8 – Criteri e modalità di erogazione delle rendite
Al Consiglio di Amministrazione, come appresso nominato, è data la più ampia facoltà di rendere liquidi, in danaro, tutti i beni pervenuti alla Fondazione per lasciti, legati, donazioni e a qualsivoglia altro titolo, al fine di meglio conseguire le finalità di cui all’art. 3 del presente statuto, ad esclusione di quelli destinati a fondo patrimoniale indisponibile posto a garanzia di eventuali terzi creditori.

Art. 9 – Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

–         il Consiglio di Amministrazione;

–         il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

–         l’Assemblea Generale dei Soci;

–         il Revisore legale.

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Presidente.

Quattro membri sono nominati d’ufficio:

–         uno dalla Regione Umbria;

–         uno dal Comune di Marsciano;

–         uno dall’Arcivescovo della Diocesi di Perugia–Città della Pieve;

–         uno dalla Opera Don Guanella – Servi della Carità;

I rimanenti tre membri sono designati dalla Assemblea Generale dei Soci e scelti tra questi.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

–      si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile;

–      siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute purché previamente concordate e approvate dal Consiglio stesso.

In caso vi siano, a seguito di dimissioni od altre cause, posti vacanti, questi vengono coperti con designazione da parte dello stesso Ente che aveva effettuato la nomina o dell’Assemblea Generale dei Soci secondo competenza.

I nominati ai posti vacanti rimangono in carica solo fino allo scadere del quadriennio qualunque sia il tempo decorso dalla loro designazione per sostituzione.

Art. 11 – Decadenza e esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è deliberata dal Consiglio stesso.

Sono altresì cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

–      il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

–      l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;

–      il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato. Alla votazione non partecipa il componente di cui si discute l’esclusione.

Il componente decaduto o escluso dovrà essere sostituito entro 30 giorni da parte dello stesso Ente che aveva effettuato la nomina o dell’Assemblea Generale dei Soci secondo competenza.

Art. 12 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere in ordine all’amministrazione della Fondazione e del suo patrimonio e all’impiego delle rendite e di ogni altra risorsa in conformità alle finalità della Fondazione. Assume tutte le deliberazioni necessarie alla programmazione ed allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione e ne cura il perseguimento e l’esecuzione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a)      fissare le direttive per l’attuazione dei compiti statutari stabilendone le modalità e le responsabilità di esecuzione, nonché controllare l’esecuzione stessa;

b)     deliberare sul rendiconto annuale entro il termine infra indicato nell’articolo 22 del presente statuto;

c)      deliberare con il voto favorevole dei quattro quinti (4/5) dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;

d)     adottare eventuali appositi regolamenti interni che stabiliscano le norme relative all’ordinamento di servizi amministrativi, tecnici e del personale e deliberarne le modifiche;

e)      deliberare assunzioni o licenziamenti di personale e comunque nominare e revocare dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f)       nominare, nel proprio seno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione

g)      nominare il Segretario e stabilirne l’eventuale compenso;

h)     conferire e revocare procure;

i)       gestire contributi, beni e elargizioni di altri enti, istituzioni e privati che intendano concorrere al raggiungimento degli scopi statutari;

j)        investire danaro e gli altri lasciti che perverranno alla fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio;

k)     deliberare sull’acquisto di beni mobili e immobili;

Art. 13 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori della sede della Fondazione, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri. In ogni caso, le adunanze hanno luogo almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata da spedire a ciascun consigliere almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e, nei casi d’urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno 24 ore prima. È ammessa anche la convocazione per posta elettronica o altro mezzo equipollente.

Nell’avviso dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza nonché l’elenco delle materie e/o dei punti del giorno da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione si riterrà validamente costituito e potrà validamente deliberare, anche se non convocato come sopra, qualora siano intervenuti tutti gli amministratori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento le riunioni sono presiedute dal membro più anziano.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si svolgono per appello nominale e a voto palese. Hanno sempre luogo a scrutinio segreto le votazioni che trattano questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi non può prendere parte alla deliberazione, poiché nella stessa sono coinvolti interessi propri o di prossimi congiunti così come indicati dall’art. 307 c. 4 c.p..

I processi verbali delle sedute consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario Amministratore, e sono riportati in apposito registro bollato e vidimato.

È, inoltre, ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 14 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

–         ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

–         convoca e presiede il Consiglio stesso e propone le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

–         firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati;

–         vigilia sull’esecuzione delle delibere adottate, sull’andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali;

–         sovrintende all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione;

–         sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

–         cura l’osservanza dello statuto e di eventuali regolamenti e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

–         cura i rapporti con le Autorità;

–         adotta, nei casi di assoluta urgenza e necessità, ogni provvedimento opportuno di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendolo alla ratifica del medesimo nella prima seduta successiva, che dovrà essere convocata entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente;

–         ha il potere, con facoltà di delega, di compiere qualsiasi atto di ordinaria amministrazione inerente alla gestione amministrativa della Fondazione, ivi compresa la stipula di negozi ed il compimento di atti relativi ai rapporti con le banche (aperture e chiusure di conti correnti, istituzioni di depositi e prelievo da essi, utilizzazione delle disponibilità liquide e dei crediti accordati) e la stipula di contratti con il personale dipendente;

–         convoca, almeno una volta all’anno, l’Assemblea Generale dei Soci.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consigliere più anziano di età ne fa le veci. La firma del consigliere più anziano fa prova nei confronti dei terzi dell’assenza e dell’impedimento del Presidente.

Art. 15 – L’Assemblea Generale dei Soci

L’Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i soci della Fondazione. I soci si distinguono in ordinari, sostenitori, benefattori e onorari, secondo i criteri indicati in apposito regolamento.

Chi intende aderire alla Fondazione e far parte dei soci deve rivolgere espressa domanda al Presidente del CdA specificando la categoria di socio che intende assumere e dichiarando di condividere le finalità che la Fondazione si propone nonché l’impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti. Ai soci è richiesto altresì di condividere e di collaborare al migliore raggiungimento educativo che si propone la Fondazione in particolare per quanto concerne le attività inerenti l’Asilo, e di versare, nei modi e nei termini stabiliti nel regolamento, la quota iniziale e/o annuale.

Il Presidente sottopone le richieste al Consiglio di Amministrazione, che deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, previa constatazione della sussistenza dei requisiti personali e morali, comunicando per iscritto al richiedente l’eventuale rifiuto, che sarà considerato giustificato ogni volta ricorrano nei confronti del richiedente le stesse situazioni previste per il caso di esclusione.

Le dimissioni volontarie del socio – da presentarsi per iscritto al Presidente – nonché la morte dello stesso comportano la cessazione della qualifica di socio dalla data rispettivamente della ricezione di comunicazione o dell’evento, e sono accertate dal Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

L’ipotesi di decadenza si verifica per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione ed è constatata con delibera del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva al fatto che l’ha provocata o a quando tale fatto è stato portato a conoscenza della Fondazione. Il CdA delibera l’esclusione del socio nei seguenti casi:

–         morosità rispetto ai versamenti di quote sociale, per non aver il socio ottemperato nei modi e nei termini che saranno statuiti e indicati dal CdA in apposito regolamento;

–         per condotta disdicevole;

–         per comportamento contrario allo statuto, ai regolamenti o alle delibere adottate dalla Fondazione;

–         per svolgimento di attività contrarie agli interessi della Fondazione;

–         per comportamento che arrechi gravi danni all’immagine o al patrimonio della Fondazione ovvero sia idoneo a provocarli;

–         nei casi in cui il socio si trovi in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile;

–         in tutti quei casi in cui il comportamento tenuto dal socio all’interno o all’esterno della Fondazione sia giudicato non coerente con lo spirito solidaristico e altruista che permea la Fondazione.

Le delibere inerenti le variazioni dello status di socio – ammissione, non ammissione, ratifica dimissioni, morte, esclusione – dovranno essere comunicate per iscritto all’interessato o ai suoi eredi. Solo lo status di socio onorario è irrevocabile e non soggetto a variazioni.

Eventuali contributi iniziali o annuali sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte della Fondazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno in corso e la somma versata non potrà essere ripetuta.

L’elenco dei soci della Fondazione, identificati per tipologia, è aggiornato a cura del Segretario, o in sua assenza dal Presidente, e depositato presso la sede della Fondazione.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

I nomi dei soci onorari sono iscritti nella lapide ricordo intestata al compianto Fondatore Antonio Sereni, esposta nell’atrio principale dell’asilo.

I soci hanno diritto di chiedere copia dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, hanno funzioni consultive e possono rivolgere domande al CdA circa le attività poste in essere dalla Fondazione.

Art. 16 – Adunanze dell’Assemblea Generale dei Soci

Le adunanze dell’Assemblea Generale dei Soci hanno luogo, alternativamente:

–         per iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

–         per domanda motivata e sottoscritta da almeno un terzo (1/3) dei Soci.

In ogni caso il Presidente deve convocare l’Assemblea almeno una volta all’anno e quando si rende necessario ai fini della nomina dei soci che andranno a comporre il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Le adunanze sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con invito che deve contenere l’ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Le norme per portare a conoscenza degli interessati l’invito stesso sono stabilite nel regolamento interno.

Alle adunanze possono intervenire tutti i soci in regola con i pagamenti e tutti i soci onorari. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Un socio può delegare con atto scritto il suo voto ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. I soci che non sono in regola con i pagamenti non possono delegare il loro voto, né accettare delegazioni di voto.

Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l’intervento della maggioranza dei soci o dei loro delegati.

In seconda convocazione le adunanze sono valide con l’intervento di un numero di Soci o di loro delegati non inferiore al doppio di quello dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.

I processi verbali delle sedute dell’Assemblea Generale dei Soci sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario Amministratore e sono riportati in apposito registro bollato e vidimato.

Art. 17 – Compiti dell’Assemblea Generale dei Soci

L’Assemblea Generale dei Soci:

–         provvede alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di sua competenza;

–         conferisce pareri sulle questioni sottoposte al suo esame dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il numero dei Soci sia ridotto a meno del doppio dei membri del Consiglio di Amministrazione e finché questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni dell’Assemblea Generale dei Soci sono devolute al Consiglio di Amministrazione, ad eccezione della nomina dei membri del Consiglio stesso, che viene così ripartita: un membro sarà nominato dall’Arcivescovo della Diocesi di Perugia-Città della Pieve, un membro dalla Regione Umbria ed un membro dal Comune di Marsciano.

Art. 18 – Il Segretario Amministratore

Il Segretario Amministratore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Se il CdA ritiene di nominare un Segretario Amministratore esterno al proprio seno, ne stabilisce l’eventuale compenso.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e coadiuva il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione della Fondazione. In particolare coadiuva il Presidente nel sovrintendere all’andamento gestionale della Fondazione, curandone l’organizzazione e vigilando sul personale.

Il Segretario Amministratore predispone, in collaborazione con il Presidente, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.

Collabora all’attuazione e all’esecuzione delle deliberazioni e delle direttive del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da persona scelta dal Consiglio di Amministrazione.

Provvede alla istituzione ed all’aggiornamento dei seguenti documenti:

–         registro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea Generale dei Soci;

–         registro di cassa;

–         inventario dei mobili ed arredi;

–         elenco dei Soci e situazione dei medesimi nei riguardi del versamento delle quote;

–         elenco dei bambini e situazione dei medesimi nei riguardi del versamento delle quote.

Tali documenti dovranno essere vistati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con intervalli massimi trimestrali.

Art. 19 – Revisore Legale

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore Legale tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali e ne stabilisce l’eventuale compenso.

Il Revisore Legale dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Compete al Revisore ogni potere di controllo amministrativo e contabile sull’attività della Fondazione.

Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 – Personale

Il Consiglio di Amministrazione doterà la Fondazione delle unità di personale, nei modi consentiti dalla legge, che ritiene più opportuno, per l’espletamento delle finalità istituzionali e delle iniziative deliberate.

Art. 21 – Libri della Fondazione

I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea Generale dei Soci devono essere trascritti a cura del Segretario Amministratore su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali del Revisore Legale devono essere trascritti su apposito registro.

La Fondazione tiene, inoltre, i libri prescritti dalla legge, con particolare riferimento all’obbligo degli adempimenti contabili disposti dalla normativa vigente in materia.

Art. 22 – Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Presidente dovrà approntare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione entro il mese di aprile di ciascun anno.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l’attività nel suo complesso e l’andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l’elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l’indicazione dell’importo delle singole erogazioni.

Entro il mese di novembre di ciascun anno il Presidente dovrà approntare il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, da sottoporre entro 15 giorni all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 – Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 24 – Disposizioni speciali

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di visitare l’Asilo per assicurarsi che tutto proceda regolarmente.

Sono materia di disposizioni regolamentari:

–         i termini per presentare le domande di ammissione dei bambini e i certificati da allegare alle medesime;

–         la competenza per provvedere in relazione alle domande di ammissione dei bambini;

–         la disciplina interna all’Asilo;

–         la data di apertura e di chiusura e gli orari dell’Asilo;

–         le norme per la somministrazione della refezione e delle sopravesti;

–         l’igiene, la pulizia e quant’altro sia opportuno per il regolare andamento dell’Asilo e non formi oggetto di disposizione statutaria.

Art. 25 – Trasformazione e Scioglimento

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente, l’autorità governativa competente, anziché dichiarare estinta la Fondazione, potrà provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del Fondatore.

In caso, invece, di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio della Fondazione deve obbligatoriamente essere devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Art. 27 – Norme transitorie

Nella fase immediatamente successiva alla trasformazione dell’Ente Morale di Beneficenza e assistenza Asilo Infantile “Luisa Bologna Sereni” – Fondazione Antonio Sereni – in Fondazione, rimangono provvisoriamente in carica per l’ordinaria amministrazione gli organi della stessa.

Entro trenta giorni dal riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, gli Enti di cui all’art. 12 del presente Statuto e l’Assemblea Generale dei Soci provvederanno alle nomine di loro competenza. I nuovi membri andranno a sostituire, se diversi, quelli del precedente Consiglio di Amministrazione, i quali dovranno pertanto intendersi decaduti.

Il primo Consiglio di Amministrazione successivo alla trasformazione dell’Ente Morale di Beneficenza e assistenza si insedia a seguito della convocazione effettuata da parte del Presidente uscente entro 10 giorni dal ricevimento dei provvedimenti di nomina dei membri del Consiglio stesso.